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Definizione agevolata debiti fiscali, come aderire alla c.d. Rottamazione-quinquies 

In seguito all’approvazione della legge finanziaria dello Stato per l’anno 2026 è possibile beneficiare della riduzione dei carichi fiscali iscritti a ruolo diminuendo in maniera considerevole l’importo dovuto nei confronti dell’amministrazione finanziaria e dell’INPS, aderendo alla definizione agevolata meglio nota come Rottamazione quinquies. La relativa domanda può essere già presentata entro il termine ultimo del 30 aprile 2026 usufruendo sin dalla presentazione della domanda di importanti vantaggi con riguardo alle procedure esecutive in corso ed al rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC). Di seguito vi forniamo alcune informazioni utili a riguardo:​

La Rottamazione-quinquies o procedura di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione è una soluzione per estinguere i debiti con l’erario pagando solo una parte delle somme dovute, beneficiando dell’azzeramento di alcune componenti accessorie.

Il contribuente non paga:

  • sanzioni;

  • interessi di mora;

  • interessi iscritti a ruolo;

  • aggio di riscossione (salvo eccezioni, ad es. per le multe stradali).

La rottamazione quinquies prevista dalla c.d. Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) è una misura straordinaria con cui lo Stato:

  • incentiva il pagamento dei debiti difficilmente recuperabili;

  • riduce il contenzioso;

  • consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione a condizioni più favorevoli, arrivando a poter dilazionare il pagamento in ben 9 anni

la Rottamazione quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);

  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

  • sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:

  • delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o tardivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

  • della Rottamazione-quater o della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si siano persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

La norma esclude dalla nuova Rottamazione i debiti derivanti dall’emissione di avvisi di accertamento, nonché quelli che, pur rientrando nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della relativa riammissione per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

La misura consente al contribuente di estinguere i debiti rientranti nell’ambito applicativo versando esclusivamente:

  • le somme dovute a titolo di capitale;

  • le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono dovute le somme a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

A) Richiesta del prospetto informativo

Nel Prospetto informativo sono elencati i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge n. 199/2025.

Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito INPS che possono essere definiti e l’indicazione delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa, al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e interessi di dilazione in caso di pagamento rateale.

B) Domanda di adesione

Una volta ottenuto il Prospetto informativo, è possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.

La Legge n. 199/2025 prevede che la domanda sia trasmessa esclusivamente in via telematica.
Il termine per la presentazione è fissato al 30 aprile 2026.

C) Risposta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

A seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2026, una comunicazione di:

  • accoglimento della domanda, contenente:

    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;

    • il calendario delle scadenze di pagamento in base alla soluzione indicata in sede di domanda;

    • i moduli di pagamento precompilati;

    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti;

  • eventuale diniego, con indicazione delle motivazioni per le quali la richiesta non è stata accolta.

D) Reali vantaggi della Rottamazione-quinquies

Dalla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti definibili:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

  • non proseguirà le procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo,

tuttavia manterrà fermi amministrativi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda, fino all’estinzione del debito.

Il contribuente non sarà inoltre considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973, né ai fini del rilascio del DURC, con riferimento ai debiti definibili.

La legge prevede, infine, che dalla presentazione della domanda, sempre limitatamente ai debiti definibili:

  • siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;

  • siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

Richiedi ora il tuo prospetto informativo per verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies.

La scadenza per la presentazione della domanda di adesione è vicina, contattaci e ti seguiremo passo dopo passo nella procedura di definizione agevolata.

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